Come difendersi dal pignoramento immobiliare

come difendersi da un pignoramento immobiliare

Le procedure per difendersi dal pignoramento immobiliare.

Uno dei più grandi timori di chi si trova a sottoscrivere un finanziamento, sia esso un prestito per l’acquisto di macchinari e attrezzature o per l’apertura di una nuova start-up, oppure un mutuo per l’acquisto della propria abitazione, è proprio quello di non riuscire più a ripagarlo. Avere un debito e non riuscire più a ripagarlo è una situazione senza dubbio rischiosa, anche perché il nostro creditore farà vari tentativi per sollecitarci a restituire i suoi soldi. Quando questi tentativi non andranno a buon fine, la soluzione estrema sarà l’espropriazione forzata dei nostri beni. Chi possiede un immobile può incorrere in un pignoramento immobiliare e vedersi pignorata la casa!

Opporsi al pignoramento è possibile solo a determinate condizioni. Vediamo allora, una volta scattata questa procedura, come difendersi dal pignoramento immobiliare e anche:

  • come funziona la procedura di pignoramento;
  • come prevenire un pignoramento;
  • come opporsi a un pignoramento già in atto.

Come funziona la procedura di pignoramento

Il pignoramento è un atto formale con cui si procede all’espropriazione forzata di uno o più beni in possesso del debitore, al fine di ripagare i creditori. Con il pignoramento l’Ufficiale giudiziario impone al soggetto debitore di non sottrarre o far sparire i beni in suo possesso, che sono stati messi a garanzia di copertura del debito, perché questi beni saranno espropriati, assegnati o messi in vendita. Con il ricavato della vendita verranno ripagati i debiti del debitore.

La procedura di pignoramento non viene eseguita da un giorno all’altro ma per procedere con il pignoramento è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo: una sentenza del Tribunale, un decreto ingiuntivo, un contratto scritto tra debitore o creditore come un contratto di mutuo. Sono questi i titoli che permettono di vantare una pretesa nei confronti del debitore e mettere i suoi beni in vendita. Chi ha prestato i soldi può dunque rivolgersi ai giudici che potranno intimare il debitore a pagare. il Tribunale emetterà un atto – sentenza o decreto ingiuntivo – con cui viene richiesto di sanare il debito (la notifica viene effettuata dall’ufficiale giudiziario).

Un pignoramento immobiliare può durare anche diversi anni, infatti tra un’asta e l’altra possono trascorrere diversi mesi, e non è detto che l’immobile si venda. In caso di mancata vendita la procedura si chiude e il creditore dovrà trovare altri modi per rivalersi sul debitore.

Come prevenire un pignoramento

Occorre sapere che in molti casi è possibile prevenire un pignoramento anticipando l’azione del creditore. Nel caso di Equitalia, è possibile richiedere la rateizzazione del debito per scongiurare il rischio di pignoramento. Un altro strumento utile può essere il ricorso alla procedura di sovraindebitamento. Per sovraindebitamento si intende una situazione di squilibrio persistente tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché l’incapacità definitiva del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. In questo caso la legge 27 gennaio 2012, n°3, permette a cittadini e piccole imprese di ottenere una definizione agevolata dei propri debiti, mediante un piano concordato, che eviti azioni esecutive e sequestri da parte dei creditori.

Come opporsi a un pignoramento già in atto

Esistono tre strumenti processuali che permettono di opporsi ad un pignoramento in atto, previsti dal Codice di Procedura Civile:

  • l’opposizione all’esecuzione (art. 615) con cui è possibile contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ad esempio perché il debito non esiste o è già stato saldato;
  • l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617) con cui si contesta la regolarità della procedura dal punto di vista formale, ovvero il modo in cui è stata svolta;
  • l’opposizione di terzo (art. 619) con cui un terzo – estraneo alla procedura – fa valere i suoi diritti sui beni pignorati (ad esempio perché il bene pignorato è di proprietà del terzo e non del debitore).

Opposizione agli atti esecutivi

Prima che abbia inizio il procedimento di espropriazione, è possibile presentare opposizione facendo ricorso contro la procedura di esecuzione forzata, contenstandola e opponendosi alle richieste del creditore.

In questo caso è possibile presentare ricorso al giudice incaricato dell’esecuzione per ottenere la sospensione del pignoramento. L’istanza può essere presentata entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento. Una volta ricevuto il ricorso il giudice deciderà una data per un’udienza in cui il debitore e il pretendente creditore dovranno comparire. Nel corso di questa udienza il giudice valuterà se sospendere il pignoramento. Trascorso il termine di sospensione fissato dal giudice, le parti dovranno riattivare la procedura. Nel caso di mancata riattivazione della procedura, questa si estinguerà.

Oltre all’opposizione, esistono ulteriori soluzioni che è possibile attuare.

Patteggiare con il creditore

Prima che venga avviata la procedura di esecuzione è possibile patteggiare con il creditore e cercare di trovare un accordo, magari diminuendo la somma da restituire oppure dilazionandola ulteriormente per evitare la completa espropriazione dei propri beni.

Evitare il pignoramento

Per evitare che i propri beni vengano pignorati e venduti, ed evitare procedimenti di ricorso in Tribunale, il debitore può versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma richiesta per l’estinzione del debito, in contanti, comprensiva delle spese, e incaricarlo di consegnare tutto ai creditori. Questa forma di pagamento tardiva consente di arrestare l’azione coattiva del creditore. Il pagamento dopo la notifica di pignoramento è dunque possibile se effettuato in contanti.

Ridurre il pignoramento

Può accadere che i creditori esproprino dei beni che hanno un valore più alto rispetto al debito stesso nei loro confronti, per cui il pignoramento risulta sproporzionato. In base all’art. 496 del Codice di Procedura Civile è possibile, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, richiedere di ridurre il pagamento, proprio per “aggiustare” tale sproporzione. Sarà il giudice a valutare se effettivamente vi è sproporzione tra i beni pignorati e i crediti dovuti, riducendo di conseguenza la somma da pagare (e liberando alcuni beni che torneranno in possesso del debitore). Potrà dunque emettere un’ordinanza di accoglimento (nel caso in cui venga ridotta la somma) o rigetto (non accoglierà la richiesta). Tale ordinanza sarà impugnabile.

Convertire il pignoramento

È prevista la possibilità per il debitore di agire prima della vendita o assegnazione dei beni pignorati, chiedendo di sostituire a questi beni una somma di denaro tale da coprirne il valore. Si parla in questo caso di conversione del pignoramento.

Per richiedere questa procedura è necessario depositare istanza presso la cancelleria del Tribunale e versare una somma di denaro che corrisponda almeno a un quinto del credito vantato da chi ha pignorato i beni. Entro 15 giorni dalla deposizione dell’istanza il debitore dovrà restituire l’intera somma a copertura del debito.