Decreto Cura Italia: tutti gli aiuti e gli sgravi per chi possiede una casa o ha un mutuo

Coronavirus, mutui, decreto Cura Italia, aiuti economici: ecco come lo Stato ha deciso di affrontare quest’emergenza.

La pandemia che sta affliggendo il mondo ha messo gli Stati nella condizione di dover studiare misure d’emergenza per sostenere i cittadini e le imprese: ecco una breve guida per conoscere tutti gli aiuti e gli sgravi fiscali messi a punto per chi possiede una casa o è titolare di un mutuo. 

Il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” noto come Decreto Cura Italia, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entra pienamente in vigore. Esso contiene delle misure di carattere sanitario, fiscale e sociale di grande portata e che interessano un’ampia parte della popolazione italiana. Tra le misure varate, prestiamo particolare attenzione a quelle riguardanti i cittadini che hanno sottoscritto un mutuo, coloro che sono titolari di un contratto d’affitto e chi possiede una casa di proprietà.

In un momento di così grave emergenza è stata decretata l’interruzione di tutte le attività produttive di importanza non determinante per il fabbisogno nazionale e molti cittadini sono rimasti inattivi. Per far fronte alla capacità di sostentamento delle famiglie sono state adottate delle misure straordinarie.

Aiuti ai lavoratori

Le misure previste dal Decreto Cura Italia si possono riassumere nei seguenti punti:

  • sospensione delle scadenze fiscali a partire dal 16 marzo 2020;
  • bonus di 600 euro rinnovabili per lavoratori autonomi, partite IVA e lavoratori stagionali a cui si aggiungono anche i professionisti secondo la correzione al decreto approvata il 28 marzo 2020;
  • cassa integrazione ordinaria e in deroga per i lavoratori dipendenti;
  • congedo parentale straordinario e bonus baby sitter per i genitori che devono continuare a lavorare;
  • la quarantena viene equiparata alla malattia e quindi grava sulle finanze dello Stato;
  • il rinvio di tutte le revisioni e le scadenze.

Sono state adottate delle misure per favorire l’approvvigionamento delle strutture sanitarie dei dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari ed è stato predisposto un potenziamento delle strutture che fanno capo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda la gestione dei mutui e degli affitti sono state formulate precise disposizioni che vediamo ora nel dettaglio.

Sospensione del mutuo

La possibilità di sospendere il mutuo non è una novità del Decreto Cura Italia: essa era già prevista dal Fondo di Solidarietà (Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 2, commi 475 e ss.) ed è stata rifinanziata durante l’allestimento delle misure d’emergenza imposte dal COVID-19.  Secondo le previsioni del Fondo di Solidarietà, lo Stato ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al netto della componente di SPREAD. Di questa misura potevano beneficiare i titolari di un mutuo sottoscritto per l’acquisto della prima casa: essa contempla la possibilità di sospendere l’erogazione delle rata in caso si verifichino particolari circostanze che incidono negativamente sulla tenuta economica della famiglia. In questo caso si poteva presentare alla banca un modulo debitamente compilato per ottenere una sospensione previa la verifica dei requisiti previsti dal regolamento del Fondo. Questa misura era rivolta ai titolari di un mutuo del valore massimo di 250.000 euro e la sospensione non poteva superare i 18 mesi.

Cosa cambia con il Decreto Cura Italia?

Il Decreto Legge Cura Italia ha introdotto delle novità e dei correttivi nella gestione di questa opzione. Il Governo si è impegnato in un rifinanziamento della misura con ben 400.000 euro per fronteggiare le esigenze di una porzione più ampia di utenti.

Durante i mesi di sospensione, viene congelata la quota capitale ma il titolare del mutuo è tenuto a versare il 50% degli interessi: il cittadino quindi va incontro ad un costo e ad un prolungamento del mutuo che devono essere valutati correttamente prima di intraprendere la richiesta di sospensione.

Infatti, grazie alle misure di emergenza possono ricorrere alla sospensione del mutuo:

  • i lavoratori che hanno subito una sospensione della propria attività lavorativa o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni attraverso la cassa integrazione in deroga o altre misure;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che, a partire dal trimestre successivo al 21 febbraio 2020, hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in conseguenza delle restrizioni e delle misure adottate per fronteggiare la pandemia di Coronavirus. La richiesta può essere presentata entro i 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

A causa dell’emergenza è stato eliminato il tetto ISEE di 30 mila euro, tuttavia persiste la necessità di rispettare alcuni parametri:

  • l’immobile per cui si richiede la sospensione deve essere identificato come prima casa, ovvero abitazione principale del titolare del mutuo;
  • non deve trattarsi di una residenza di lusso;
  • il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;
  • il titolare non deve aver goduto di altri benefici.

Tutti i cittadini titolari di un mutuo possono richiedere la sospensione?

No. L’allargamento degli aventi diritto al Fondo di Solidarietà non include la totalità dei cittadini che hanno stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa. Ne restano ancora esclusi color che hanno acquistato l’immobile dopo il marzo 2019 e coloro che hanno già attive altre forme di sgravi fiscali. Per esempio, non potranno godere di questa misura le giovani coppie, con almeno un componente under 35, che hanno avuto accesso al finanziamento attraverso il Fondo Nazionale di garanzia mutui prima casa.

Bonus affitti per le attività commerciali

Quest’emergenza sanitaria ha costretto molti italiani a chiudere le proprie attività commerciali . Tutti i negozianti e i titolari di una bottega che hanno dovuto abbassare la saracinesca possono godere di agevolazioni applicabili al contratto di locazione del mese di marzo. Infatti è prevista una riduzione del 60% del credito di imposta per gli immobili che rientrano nella categoria catastale C/1. Nella presentazione della richiesta di riduzione è richiesta la tracciabilità dell’avvenuto pagamento e il rimborso può essere utilizzato per compensazione (quindi per saldare altri tributi). La procedura si svolge esclusivamente in modalità telematica.