Decreto sblocca cantieri: come funziona e cosa comporta?

Ecco le mosse con le quali il Governo mette mano alle grandi opere e all’edilizia pubblica. Tutte le novità approvate dopo un lungo braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e Lega.

Il settore delle grandi opere e dell’edilizia pubblica è stato notoriamente un segmento caratterizzato da un’eccessiva burocrazia e, spesso, da una certa tipologia di malcostume diffuso. Questi elementi hanno creato un loop dal quale non si usciva facilmente. Si ritiene infatti che in Italia siano state queste due condizioni a frenare la realizzazione di grandi opere pubbliche. Nel nostro Paese sono tantissimi i cantieri aperti che hanno subito uno stop per lungo tempo a causa del clima clientelare a cui i responsabili edili stessi si sono, o meglio, hanno preferito sottoporsi.

A peggiorare la situazione c’era una disciplina giuridica complessa che costringeva anche coloro che erano dotati di buona volontà a districarsi tra innumerevoli cavilli.

L’Esecutivo, guidato da Lega e Movimento 5 Stelle, ha sentito la necessità di mettere mano alle normative giuridiche che disciplinano la materia giungendo all’ elaborazione del Decreto Sblocca Cantieri mediante un processo lungo e complicato, nel quale si sono succeduti scontri e fasi altalenanti.    Analizziamo dunque:

  • Cos’è il Decreto Sblocca Cantieri
  • Quali sono in sintesi le norme previste
  • Quali sono i cambiamenti in materia di appalti: analisi specifica
  • Quali sono le novità nel testo della legge di conversione

Cos’è il Decreto Sblocca Cantieri

Il Decreto Sblocca Cantieri contiene un insieme di norme giuridiche che hanno come obiettivo primario il rilancio dei contratti relativi all’edilizia pubblica, la messa in opera di costruzioni infrastrutturali, la semplificazione dell’accesso dell’edilizia scolastica e l’emanazione di una serie di regole da applicare qualora si dovessero verificare calamità naturali su qualunque parte del territorio. In concreto si può dire che il cuore di questo decreto sia lo snellimento della burocrazia in materia di gare e appalti pubblici.

Quali sono in sintesi le norme previste

Il testo del decreto può essere sintetizzato in 6 punti:

  1. previsione di una normativa specifica rivolta in modo esclusivo alle eventuali zone colpite da calamità naturali (alluvioni e terremoti) tra cui lo snellimento dell’iter burocratico per l’avvio degli interventi di ricostruzione ed il potenziamento del servizio di protezione civile;
  2. sono state previste una serie di norme indirizzate a coloro che hanno subito o subiranno dei danni durante la ricostruzione del Ponte Morandi e per coloro che vivono in zone altamente sismiche;
  3. sono state istituite una serie di regole opportune al rilancio dei contratti pubblici;
  4. sono state ampliate le mansioni dei Commissari nominati per valutare gli interventi su infrastrutture ritenute a carattere prioritario;
  5. è stato sancito che i progettisti degli appalti devono possedere dei requisiti specifici, che il sistema di aggiudicazioni deve dare priorità al criterio del minor prezzo, che sono escluse dalla partecipazione alle gare tutte le società non sono in regola con il versamento dei tributi;
  6. sono state emanate nuove norme affinché l’iter burocratico dei contratti pubblici risultasse snellito.

Quali sono i cambiamenti in materia di appalti: analisi specifica

La sezione delle gare d’appalto è una delle più rilevanti del decreto. In una bozza iniziale era stato previsto l’obbligo di istituire una gara formale per assegnare lavori con una spesa superiore ai 200.000 euro. L’idea è stata però accantonata e nella stesura finale della nuova normativa la gara semplificata ad inviti resta lo strumento valido per lavori con un tetto massimo di un milione di euro. Nello specifico però vengono distinte diverse fasce in funzione al valore complessivo della spesa dei lavori. Per l’affidamento di appalti che prevedono una spesa compresa tra i 40.000 e i 150.000 euro l’assegnazione dei lavori viene fatta in modo diretto a seguito della valutazione di almeno tre preventivi e di 5 per l’erogazione di forniture e servizi. Per i lavori che prevedono una spesa tra i 150.000 e i 350.000 euro si prevede l’obbligo di invitare almeno 10 operatori economici e la scelta deve essere fatta rispettando un criterio di rotazione degli inviti stessi. Per quanto riguarda le spese che vanno da 350.000 euro a 1.000.000 vengono fissati ad almeno gli 15 inviti, e di conseguenza gli operatori economici, sempre nel rispetto del sopracitato criterio di rotazione. Il nuovo regolamento fissa anche un nuovo limite al subappalto. Questo infatti non deve superare il 40% della spesa complessiva sommando servizi, forniture e contratto dei lavori. Il limite è stato quindi abbassato poiché prima era del 50%.

Quali sono le novità nel testo della legge di conversione

Gli argomenti di spicco che hanno portato alla modifica della bozza originaria sono diversi. Tra i principali ricordiamo:

  • l’istituzione di una società idonea alla velocizzazione della cantierizzazione delle opere;
  • la concessione per gli enti comunali di indire gare d’appalto;
  • la possibilità di istituire commissari specifici al fine di completare le opere già in atto del Mose e del Gran Sasso;
  • la cessazione del divieto di ricorrere all’appalto integrato;
  • l’assicurazione che le scuole meridione restino aperte anche nel caso non sia raggiunto il numero minimo di bambini;
  • l’istituzione di un fondo ad hoc affinché possano essere installate telecamere di videosorveglianza in asili, strutture socio assistenziali e case di riposo.

Quest’ultimo provvedimento è stato molto dibattuto poiché si temevano ripercussioni in quanto c’è uno sconfinamento nella materia della tutela della privacy. L’argomento però è stato portato avanti con forza, anche a seguito delle numerose denunce che sono avvenute negli ultimi anni sia nelle strutture socio assistenziali che in quelle adibite ai servizi educativi per l’infanzia.

Il fondo è stato prevede lo stanziamento di  5 milioni per l’anno 2019 e di 15 milioni annuali per gli anni dal 2020 al 2024 diversificando i servizi per l’infanzia da quelli per persone disabili ed anziani, siano essi diurni, residenziali o semi residenziali. Nel frattempo si è reso necessario l’approvazione di un ulteriore provvedimento in grado di raccordare questa necessità con le vigenti norme relativa alla protezione della privacy.