Sospensione dei mutui e coronavirus: come fare richiesta?

I requisiti, il modulo e la domanda per sospendere il mutuo prima casa durante l’emergenza coronavirus.

Anche la sospensione delle rate del mutuo prima casa fa parte delle misure promulgate nel decreto Cura Italia, ideate per contrastare i disagi economici causati dall’emergenza di coronavirus. Già nell’articolo 26 del provvedimento promulgato il 2 marzo 2020, è stato previsto un ampliamento del fondo di solidarietà per poter garantire un sostegno finanziario sui mutui della prima casa a tutti coloro che si trovano in difficoltà . Con l’intervento del 30 marzo è stata cambiata la modalità, rendendo più semplice e soprattutto telematico il modulo di domanda. Questo può infatti essere facilmente scaricato dal sito del MEF, di Consap e dell’Abi.

Rispetto alla stesura originaria, le due novità introdotte nel decreto Cure Italia all’articolo 54, firmato dal Ministro del MEF ( Ministero dell’Economia e delle Finanze) Roberto Gualtieri e pubblicato il 28 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale, sono l’estensione del fondo di solidarietà ai lavoratori autonomi ( che autocertificheranno una riduzione significativa del fatturato) e l’ eliminazione del requisito ISEE per potervi accedere.

Vediamo dunque come fare per richiedere la sospensione del mutuo analizzando:

  • I requisiti necessari
  • La durata del beneficio
  • Come poter fare richiesta
  • Quali categorie restano fuori dalla sospensione del mutuo del fondo di solidarietà

I requisiti necessari

Le misure restrittive imposte per contrastare la pandemia di Covid-19 stanno costringendo tanti cittadini, impiegati in moltissimi e vari settori, a subire ingenti perdite economiche. Tra le misure di sostegno emanate dal Governo spicca la possibilità di sospendere il mutuo prima casa, provvedimento che permetterà a moltissimi italiani di poter tirare un sospiro di sollievo allentando la pressione delle uscite familiari consistenti. Per i 9 mesi successivi all’entrata in vigore di tale decreto sarà possibile accedere al fondo quando si è in possesso dei seguenti requisiti:

  1. la riduzione dell’orario lavorativo o sospensione totale dell’attività per almeno 30 giorni;
  2. il muto in questione non deve essere stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione di lusso anche se si tratta di prima casa;
  3. il contratto di mutuo deve essere stato stipulato da almeno un anno;
  4. il capitale residuo non deve superare i 250.000 euro
  5. non vi siano casi di morosità superiori a 90 giorni di ritardo

Per agevolare più persone possibile è stato, come detto sopra, eliminato il requisito ISEE. Non c’è quindi un tetto al reddito che neghi l’accesso al fondo di solidarietà. Per la prima volta il fondo Gasparrini è fruibile anche dai lavoratori autonomi che devono però autocertificare una sensibile riduzione del fatturato. Questi devono infatti dimostrare che dal 21 febbraio 2020, o nel primo periodo più vicino in linea temporale alla domanda, abbiano subito un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto alla dichiarazione presentata nel 2019 relativa allo stesso periodo. In sostanza, il provvedimento chiede di provare che la diminuzione delle entrate sia una conseguenza diretta dell’emergenza sanitaria in atto.

Il 30 marzo, con un comunicato stampa, il MEF ha specificato che è inoltre possibile beneficiare di questo sostegno anche se lo sei già ricevuto in passato, a patto che l’ammortamento sia ricominciato da almeno tre mesi. Inoltre, viene ben spiegato che il Fondo Gasparrini supporterà il 50% degli interessi maturati durante il periodo della sospensione.

La durata del beneficio

La sospensione delle rate dei mutui può essere richiesta per un periodo massimo di 18 mesi. Leggendo bene l’articolo 54 del decreto Cure Italia si nota come la durata sia condizionata alla sussistenza di requisiti e parametri. Il sostegno viene infatti erogato seguendo queste modalità:

  1. 6 mesi nelle situazioni in cui la riduzione o la sospensione dal lavoro abbiano una durata tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  2. 12 mesi quando riduzione sospensione interessi in un periodo che va da 151 a 302 giorni di lavoro consecutivi;
  3. 18 mesi nel caso in cui riduzione sospensione superino i 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione può però essere reiterata in periodi non continuativi, sempre all’interno del limite dei 18 mesi, purché sussistano ancora risorse finanziarie nel Fondo.

Come poter fare richiesta

Le risorse del Fondo di Solidarietà Gasparrini sono gestite dalla Consap per conto del MEF e ammontano a circa 400 milioni di euro. Una volta estinta tutta la liquidità non sarà più possibile accedere al beneficio. Per facilitare la richiesta è stato istituito un nuovo modulo, semplificato ed aggiornato rispetto a quello precedente, che può essere inviato direttamente on-line sui 3 siti nei quali è pubblicato: Abi, Consap e Dipartimento del Tesoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  La domanda richiede:

  • l’inserimento dei dati sensibili di tutti gli intestatari del mutuo,
  • di essere in possesso della proprietà dell’immobile,
  • di essere l’intestatario del mutuo,
  • di  non essere già beneficiario di altre agevolazioni pubbliche (fondo prima casa)
  • di non possedere una polizza assicurativa che copra in caso di sospensione / riduzione del lavoro ecc. gli altri eventuali rischi specificati dalla legge 244/2007 all’articolo 2 comma 479.

Dopo aver compilato il modulo sarà necessario inviarlo alla propria banca o all’istituto che ha finanziato il mutuo, allegando, come richiesto anche nella domanda, i documenti comprobanti  la veridicità della riduzione/sospensione del lavoro o della diminuzione di fatturato. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti la certificazione di riduzione/sospensione non potrà essere autocertificata ma dovrà essere attestata dal datore di lavoro.

E’ opportuno chiarire che tale provvedimento riguarda la sospensione delle rate del mutuo ma non degli interessi, che devono essere ugualmente pagati. Quindi i mutuatari dovranno comunque versare il 50% degli interessi maturati nel periodo della sospensione.

Quali categorie restano fuori dalla sospensione del mutuo del fondo di solidarietà

Per quanto possa essere aumentato il numero dei fruitori di questo sostegno grazie all’ampliamento operato dagli ultimi decreti, restano esclusi dalla possibilità di accedere al congelamento delle rate dei mutui:

  • coloro che beneficiano del Fondo Nazionale di Garanzia mutui prima casa
  • coloro che hanno registrato l’atto di compravendita dopo marzo 2019.