Imu prima casa: tutte le novità del 2020

Conferme e novità sul tributo dovuto per la proprietà dell’immobile. Cerchiamo di capire se e quando si paga per l’abitazione principale

La legge di bilancio 2020 ha introdotto una serie di modifiche per quanto riguarda il pagamento dell’imu sulla prima casa. Cerchiamo di capire quali sono i cambiamenti, cosa rimane invariato nella disciplina dell’ IMU 2020 prima casa ed infine qual è l’opinione più recente della Cassazione in merito alle norme che prevedono l’esenzione dell’imposta Municipale Unica per l’abitazione principale quando marito e moglie ne hanno una testa ed in due città diverse.

Facciamo chiarezza analizzando:

  • Qual è il significato della dicitura prima casa ai fini IMU
  • Quali sono le tipologie di immobile che rientrano nel pagamento dell’ imu 2020 prima casa
  • La regolamentazione delle pertinenze per l’ IMU
  • IMU 2020 prima casa: cosa cambia e cosa resta invariato
  • La pronuncia della Cassazione sulle doppie abitazioni principali

Qual è il significato della dicitura prima casa ai fini IMU

Prima di parlare delle ultime novità legislative relative all’anno corrente, è opportuno fare un’analisi su quella che viene definita prima casa. Sarebbe infatti più corretto indicarla come abitazione principale, poiché ci si riferisce all’ immobile, iscritto nelle categorie catastali da A/1 a A/9 , dove il proprietario e i suoi familiari dimorano abitualmente ed inoltre hanno lì la propria residenza anagrafica. Questa specificazione si rende necessaria nei casi in cui alcuni componenti del nucleo familiare dimorino o detengono la residenza in un immobile diverso, sito nel medesimo Comune. In questo caso, infatti, solo un abitazione, ed ovviamente le sue relative pertinenze, saranno esentate dal pagamento dell’imposta Municipale Unica.

Quali sono le tipologie di immobile che rientrano nel pagamento dell’ imu 2020 prima casa

In genere l’abitazione principale è esentata dal pagamento dell’imu. Il tributo è dovuto solo ed esclusivamente se si parla di un immobile considerato di lusso. Questi, tendenzialmente, sono appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 che raggruppano ville, case signorile e castelli. Quando l’immobile fa parte delle suddette categorie l’aliquota IMU e del 4 per mille. Pur non essendo completamente esenti dal pagamento dell’imposta, i proprietari di questi immobili hanno comunque diritto ad una detrazione qualora risultino essere prima casa. L’importo di tale detrazione è deliberata dal comune di appartenenza in modo specifico.

Risultano esonerati totalmente dal pagamento dell’imu gli immobili utilizzati come prima casa che rientrano nelle seguenti categorie del catasto:

  • A/2 abitazione di tipo civile
  • A/3 abitazione di tipo economico
  • A/4 abitazione di tipo popolare
  • A/5 abitazione di tipo ultrapopolare
  • A/6 abitazione di tipo rurale
  • A/7 abitazioni in Villini

Gli immobili appartenenti al gruppo A/ 7 sono stati oggetto di molte controversie poiché da molti considerati fabbricati di un qual certo valore e quindi non escludibili dal pagamento del tributo.

La regolamentazione delle pertinenze per l’ IMU

Per quanto riguarda le pertinenze della prima casa l’esclusione del pagamento del tributo è relativo solo ad un’unica unità. Quindi una casa, adibito ad abitazione principale, che ha le classiche due pertinenze, ossia cantina e box, non pagherà l’IMU solo su una di queste due versando invece il tributo per l’altra.

IMU 2020 prima casa: cosa cambia e cosa resta invariato

Rispetto agli anni passati, dal 1 gennaio 2020 l’ Imu e la tasi sono stati unificate sotto un’unica imposta. La motivazione che ha portato alla nascita di questo unico tributo nasce dal voler evitare la duplicazione di due imposte che presentano gli stessi presupposti di applicazione. Si tratta quindi di una mera semplificazione burocratica ma che non porta alcun risparmio alle tasche dei contribuenti.

Tra le esenzioni che sono state eliminate con la nuova legge di bilancio c’è quella relativa agli immobili disabitati appartenenti a titolari di pensioni estere ed iscritti all’Aire.

Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità che viene data ai Comuni di annullare, mediante una delibera del Consiglio Comunale, l’imposizione per quanto riguarda le categorie catastali A1, A8 e A9.

Nessun cambiamento per quanto riguarda invece le scadenze La prima rata è stata versata entro il 16 giugno, mentre la seconda scadrà il 16 dicembre. Nessuna variazione anche per quanto riguarda i requisiti di esenzione per l’abitazione principale.

La pronuncia della Cassazione sulle doppie abitazioni principali

La sentenza della Cassazione numero 20130 / 2020 è stata recentemente deliberata in tema di esenzione IMU. Ed è proprio il contenuto di tale disciplina che stupisce poiché è decisamente in controtendenza rispetto alla circolare numero 3/ Df del Ministero dell’Economia.

In quest’ultima si è analizzato il contenuto dell’articolo 13 comma 2 del DL n 201/2011, giungendo alla conclusione che nel caso in cui i coniugi, componenti di un nucleo familiare, fossero costretti a stabilire l’abitazione principale e la residenza anagrafica in immobili diversi ma siti all’interno dello stesso comune, l’esenzione del pagamento del tributo poteva spettare ad un solo immobile.

Analizzando con più attenzione il documento si evinceva però che il legislatore non presupponeva la medesima limitazione nel caso in cui i due immobili, classificati come prima casa, fossero ubicati in comuni diversi. La ragione di tale apertura legislativa è dovuta al fatto che si ritrova un bilanciamento tra il rischio di elusione della norma e l’effettiva necessità di dover trasferire la propria dimora e la propria residenza in un altro Comune, ad esempio per motivi lavorativi.

Fino ad oggi, quindi, due coniugi, proprietari di due immobili siti in comuni diversi, beneficiavano dell’esenzione sull’ Imposta Municipale Unica prima casa per tutte e due le abitazioni poiché considerate principali.

La Cassazione ha ribaltato questo concetto analizzando letterale il comma 2 dell’articolo 13 del dlgs 201/2011 in base al quale l’IMU non si applica per le abitazione principali, intendo con queste la casa dove il possessore e la sua famiglia dimorano e risiedono abitualmente, eliminando così l’esenzione per le doppie abitazioni principali.