Superbonus 110%: si può richiedere anche per gli immobili in comodato d’uso?

Come sempre, quando arrivano delle importanti novità nei settori immobiliari e dell’edilizia ci si chiede se queste novità vadano poi a riguardare tutti gli immobili o se sono previste al suo interno alcune eccezioni e anche il superbonus 110%, almeno stando all’analisi SEO, non si è salvato dall’imperversare online di questi dubbi. Infatti molti utenti hanno cercato sui motori di ricerca la risposta alla loro domanda, cioè se questo bonus fosse valido anche per quel che riguarda la casa in comodato d’uso. Per questo motivo andremo ora a illustrare le sue principali caratteristiche, cercando di chiarire ogni possibile dubbio a riguardo. Continuate a leggere qui di seguito per saperne di più.

Serve una dichiarazione di consenso

Ma, allora, questo famoso Superbonus del 110 per cento vale anche in termini di agevolazione per quelli che sono gli immobili in comodato d’uso? Cominciamo subito con il dire che questo Superbonus del 110 per cento da il via libera all’agevolazione che riguarda anche gli interventi che possono essere effettuati sui beni immobili concessi a qualcuno tramite il comodato d’uso. Per poter accedervi però la registrazione del contratto deve risultare antecedente alla data d’inizio fissata per i lavori o del sostenimento delle spese, se precedente. Inoltre, il soggetto comodatario di questo speciale tipo di contratto deve essere in possesso di una dichiarazione di consenso agli interventi da parte del proprietario.

Il Superbonus 110%, cioè questa particolare agevolazione che è stata prevista dal decreto Rilancio può infatti essere concessa anche quando i lavori devono essere effettuati su immobili soggetti a contratto di comodato d’uso. Ovviamente, a ogni modo, questi devono rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge. In dettaglio, deve essere previsto un contratto di comodato d’uso che sia già stato regolarmente registrato prima dell’effettivo inizio dei lavori. Se invece le spese sostenute per i lavori risultano essere precedenti alla data di inizio degli interventi interessati all’agevolazione, in questo caso il contratto deve essere stato firmato da entrambe le parti coinvolte nel periodo precedente a quello della data di sostenimento delle spese.

Anche il comodatario deve esserne a conoscenza

Per poter disporre del regolare e vantaggioso accesso a questa maxi detrazione conosciuta semplicemente come superbonus 110% risulta necessario che il comodatario, cioè il soggetto che usufruisce del bene in maniera gratuita secondo l’accordo stipulato, possegga una esplicita dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte dell’effettivo proprietario dell’immobile, casa o appartamento che sia. Così il Superbonus 110 per cento è di fatto un’ importante agevolazione che riguarda anche i beni immobili concessi in comodato d’uso, restano però di fatto diversi i temi legati a questa precisa agevolazione, sui quali ci sembra opportuno dover fare dei chiarimenti. Ma continuate a leggere qui di seguito per avere una visione più chiara del tutto.

Infatti, oltre ai già citati requisiti riguardanti quella è l’indipendenza funzionale degli edifici unifamiliari alcuni possibili interrogativi possono nascere in merito all’effettiva possibilità di accesso alla maxi detrazione nei casi dove il richiedente non sia il proprietario dell’immobile. Quindi il soggetto che detiene il bene immobile secondo un contratto di comodato d’uso può arrivare a beneficiare di questa agevolazione, si è no? La risposta a questa domanda è sì, anche se qualcosa può cambiare a seconda di determinati requisiti previsti dalla legge. Infatti il contratto di comodato d’uso deve essere stato secondo tutti i requisiti necessari del caso prima dell’effettivo inizio dei lavori o del sostenimento delle spese, se questo risulta essere precedente.

Quali soggetti possono accedervi

A specificare in dettaglio l’elenco completo di tutti i soggetti giuridici che possono arrivare a ottenere l’accesso a questa particolare agevolazione è di fatto il comma 9 dell’articolo numero 119 contenuto all’interno del decreto Rilancio, proposto durante il secondo anno di pandemia covid. Sono quindi state apportate delle modifiche nei successivi interventi su quella che era l’agevolazione originaria. Invece, a prevedere quali possano essere i titoli che permettono effettivamente di avere diritto alla maxi detrazione, sempre restando nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa legge, è il punto b del comma 10-bis, contenuto sempre all’interno dello stesso articolo numero 119 presente all’interno del decreto legge 34 dell’anno 2020.

Andando a vedere nello specifico il punto b del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 vuole i seguenti requisiti per tutti i soggetti che sono stati precedentemente indicati all’interno comma 9 e dispone che questi stessi soggetti debbano essere in possesso di beni immobili catalogati nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, come titolo di comodato d’uso gratuito, usufrutto, nuda proprietà o solo di proprietà. Quindi, come si è potuto constatare, anche il titolo di comodato d’uso a titolo gratuito risulta essere idoneo all’accesso alle detrazioni rientranti nel superbonus 110%. Sempre fermo restando che il contratto stipulato sia stato regolarmente registrato in data certa e precedente alla data di entrata in vigore di questa disposizione.

Altre novità in arrivo

Il comodatario deve sempre risultate in possesso di una esplicita dichiarazione di consenso, in forma scritta perché documentabile anche se il comodato d’uso potrebbe essere stato convesso in forma orale, all’esecuzione di tutti gli interventi effettuati da parte del proprietario dell’immobile. Ci sono però altre interessanti novità in arrivo per quanto riguarda il Superbonus 110 per cento, infatti oltre alla stretta riguardante l’obbligo del visto di conformità prevista dal decreto antifrode, dovrebbero essere stati apportati altri cambiamenti ma per conoscere l’effettiva ufficialità sulle modifiche apportate ai diversi aspetti di questa maxi agevolazione si dovrà per forza attendere la sua approvazione in seguito alla Legge di Bilancio del 2022 che sta proprio affrontando il suo iter parlamentare in questo periodo dell’anno.

Cambierà il superbonus 110% nel 2022

Qualcosa potrebbe cambiare con l’anno nuovo. Sembra però che potrebbe essere stato superato il limite di ISEE, fissato a 25 mila euro. Questo infatti era indicato come il requisito necessario per la proroga al 31 dicembre 2022 della scadenza relativa agli interventi effettuabili su beni immobili come ad esempio le villette e le unità unifamiliari. Attualmente il governo italiano sta lavorando su un nuovo accordo che possa permettere il superamento di questo limite, portandolo quindi a 40 mila euro annui o a cancellarlo del tutto. Nell’accordo in esame dovrebbe rientrare anche il bonus riguardante le facciate, agevolazione che dovrebbe passere dal 90 al 60 per cento a cominciare da gennaio 2022.