TARI: come si calcola la tassa sui rifiuti?

Questa tassa è dovuta da tutti coloro che possiedono locali o aree non coperte che possono produrre rifiuti urbani. Vengono escluse dal calcolo le aree scoperte come i balconi, i posti auto, i giardini e la aree condominiali, come le scale e gli ascensori, utilizzati dai condomini. La legge di Stabilità ha sostituito la TARES (Tributo sui Rifiuti e sui Servizi) con il tributo sui rifiuti entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Ma perché paghiamo la Tari? La risposta è molto semplice, infatti grazie al versamento di questo tributo vengono finanziati la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La tariffa è calcolata in base all’anno solare e il tributo si determina sul costo del servizio stabilito dal Piano Economico Finanziario. Il soggetto passivo è il detentore dell’immobile ma nel caso che questo venga utilizzato per un periodo che non supera i 6 mesi il soggetto passivo non è l’utilizzatore ma il proprietario. Nel corso di questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulle parti di cui si compone questa tassa e su come si calcola a seconda che si tratti di:

  • Utenze abitative
  • Uffici e società

Tassa sui rifiuti: le voci per il calcolo

Se si deve fare il calcolo della tassa di una utenza abitativa bisogna tenere presenti due elementi che sono:

  • il numero di persone che vivono nella casa;
  • quanti sono in totale i metri quadrati dell’immobile.

Se rispondere alla prima domanda è abbastanza semplice, bisogna fare attenzione a non sbagliare per quanto riguarda l’ampiezza dell’immobile in quanto devono essere calcolati il box o il posto auto, la cantina e la soffitta ma sono esclusi dal conteggio i terrazzi e le aree di pertinenza della casa. Leggermente diverso è il calcolo della tassa dei rifiuti per le società e gli uffici, infatti per le imprese bisogna considerare l’attività che viene svolta nei locali e quanti sono i metri quadrati sia dell’immobile che dell’area scoperta in cui si svolge il lavoro: in questo caso l’area esterna è sempre tassata. Per effettuare il calcolo del tributo sui rifiuti bisogna tenere presente la distinzione tra quota fissa e quota variabile e la base imponibile che corrisponde all’insieme della superficie calpestabile in cui si comprendono anche pilastri e muri. Nel 2020 avrebbe dovuta essere varata la riforma da parte dell’Autorità di Regolazione Energia, Tributi, Ambiente (ARERA) che sarà invece messa in campo nel 2021. Questo slittamento ha comportato alcune diversità di comportamento tra i Comuni ai quali è stata data la possibilità di scegliere se applicare la formula vecchia o adottare quella nuova. La maggior parte dei Comuni ha adottato la formula precedente nella quale, come si è detto, si effettua la somma tra quota fissa e quota variabile.

  • quota fissa: per calcolare la quota fissa si moltiplica la tariffa stabilita dal Comune per i metri quadrati dell’immobile. Più esattamente per il calcolo della quota fissa, le fasce tariffarie sono collegate al numero di persone e questo numero ad un coefficiente che deve essere moltiplicato per i metri quadrati dell’immobile;
  • quota variabile: viene calcolata a seconda del numero dei componenti del nucleo famigliare presupponendo la quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati che questi possono produrre. Anche in questo caso vi sono della fasce tariffarie a seconda del numero di persone.

È bene comunque sapere che per quanto riguarda il numero dei componenti, la norma nazionale ha stabilito il criterio generale, mentre sono i singoli Comuni che definiscono i coefficienti utili al calcolo della tariffa. Sempre per effettuare correttamente il calcolo va anche detto che se i contribuenti non risiedono nel Comune viene fatta una differenziazione tra residenti e non residenti. Nel secondo caso viene impiegato un indice di presunzione che si basa su apposite tabelle. Della superficie espressa in metri quadrati e del numero di componenti del nucleo famigliare abbiamo quindi detto, ma per il calcolo bisogna poi tenere presente, oltre alle quote fisse e variabili, la quota provinciale e il periodo di riferimento.

Il metodo tariffario e la riforma ARERA

Abbiamo accennato alla riforma della tassa che avrebbe dovuto partire nel 2020 e che invece, secondo quanto indicato da ARERA, slitterà al 1° gennaio 2021. Al momento, a causa dell’emergenza pandemica, molti Comuni hanno dimostrato una certa flessibilità per quanto riguarda i pagamenti e li hanno posticipati. Le scadenze quindi variano a seconda dei Comuni alcuni dei quali (tra cui Milano e Napoli) hanno suddiviso la tassa in quattro rate invece che in due rate con scadenza semestrale come accadeva negli anni passati. Altri Comuni come Firenze e Roma hanno rinviato il pagamento di qualche mese. Per sapere cosa ha deciso il proprio Comune è sufficiente collegarsi tramite PC al sito o telefonare all’Ufficio Tributi. Si valuti comunque che il totale delle bollette del 2020 in alcune realtà comunali sarà molto simile a quello del 2019 o addirittura inferiore grazie agli interventi finanziati dai Comuni stessi.

Casa non abitata e casa messa in locazione

Chi è proprietario di una seconda casa che non viene utilizzata non deve pagare la tassa sui rifiuti. Questo però non vale se sono attivi gli allacci delle utenze perché il Comune applicherà un criterio presuntivo e si dovrà versare il tributo. Una situazione diversa è quella che riguarda un immobile che è stato locato. L’inquilino è sempre tenuto a pagare la tassa sui rifiuti a meno che non si tratti di locazioni che il proprietario effettua solo nel periodo estivo: sarà allora il proprietario stesso a pagare la tassa. Quando invece si tratta di una nuova occupazione è sempre necessario rilasciare una dichiarazione al Comune in cui è situato l’immobile per effettuare una modifica dei dati in suo possesso. Si ricorda infine che c’è un importante aiuto per chi ha un reddito Isee basso grazie al bonus 2020: facendo domanda al Comune o presso un Caf, se sussistono i requisiti, si ha diritto a pagare un importo ridotto o a ottenere l’esenzione.